Avvocato Porcari Marco | LA CASSAZIONE LEGITTIMA NUOVAMENTE IL TRUST AUTO-DICHIARATO INTERNO
Lo Studio Legale Avvocato Marco Porcari inizia la sua attività nell'aprile 1996 a Torino,C.so Duca degli Abruzzi n°6 bis, ed a Settimo T.se, via Leinì n°19. L'Avvocato Marco Porcari, dopo aver maturato le esperienze di cui al curriculum vitae, che verrà brevemente illustrato, ed aver collaborato con il compianto Avv. Luciano Porcù, esperto nel campo tributario, tra il 1993 ed il 1996, si è proposto la finalità, all'avanguardia con i tempi, di creare una struttura multidisciplinare in grado di fornire un servizio di prima necessità alle imprese ed ai privati nel settore giuridico e tributario.
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LA CASSAZIONE LEGITTIMA NUOVAMENTE IL TRUST AUTO-DICHIARATO INTERNO

LA CASSAZIONE LEGITTIMA NUOVAMENTE IL TRUST AUTO-DICHIARATO INTERNO

Nell’applicare l’imposta fissa al conferimento di immobili nel Trust Auto-dichiarato interno, la Cassazione lo legittima e gli attribuisce la causa del negozio che le parti intendono realizzare mediante l’operazione economica posta in essere con la segregazione dei beni.

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Si riportano di seguito i precedenti pronunciati della Suprema Corte che hanno legittimato il Trust interno.

Cass. civile n. 10105 del 9 maggio 2014 che recita: “il trust può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi pratici”, occorre “esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione”, tenendo conto che non è necessario, per il riconoscimento nel nostro ordinamento, che tale istituto “assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell’autonomia privata nel diritto interno”;

Cass. penale del 16 aprile 2015, n. 15804 che definisce il trust un “lecito istituto giuridico”, includendo fra i meccanismi di segregazione ammessi: “sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale che l’ordinamento, indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti meritevoli di tutela;

Cass. penale del 3 dicembre 2014 n. 50672 che afferma: “il trust riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone” secondo  uno  schema  di  separazione  patrimoniale  perfetta, intesa come “incomunicabilità bidirezionale” tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare; “il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali

Cass. civile del 19 novembre 2012 n. 20254 che, significativamente afferma che: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto, quando il vantaggio fiscale non costituisce la ragione determinante dell’operazione…”.

Cass. civile n. 24813/2008 che, nel dichiarare non contrastanti con il divieto dei patti successori talune disposizioni testamentarie, ha sentito il bisogno di sottolineare che la progressiva erosione di detto divieto, sul piano sia dottrinale che normativo, è stata attuata anche dal “recepimento nella normativa nazionale dell’istituto di common law del trust

Cass. civile del 22 novembre 2011 n. 28363 che ha dichiarato la carenza di soggettività giuridica del trust interno.

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