15 Dic LA CASSAZIONE LEGITTIMA NUOVAMENTE IL TRUST AUTO-DICHIARATO INTERNO
Nell’applicare l’imposta fissa al conferimento di immobili nel Trust Auto-dichiarato interno, la Cassazione lo legittima e gli attribuisce la causa del negozio che le parti intendono realizzare mediante l’operazione economica posta in essere con la segregazione dei beni.
Si riportano di seguito i precedenti pronunciati della Suprema Corte che hanno legittimato il Trust interno.
Cass. civile n. 10105 del 9 maggio 2014 che recita: “il trust può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi pratici”, occorre “esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione”, tenendo conto che non è necessario, per il riconoscimento nel nostro ordinamento, che tale istituto “assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell’autonomia privata nel diritto interno”;
Cass. penale del 16 aprile 2015, n. 15804 che definisce il trust un “lecito istituto giuridico”, includendo fra i meccanismi di segregazione ammessi: “sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale che l’ordinamento, indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti meritevoli di tutela;
Cass. penale del 3 dicembre 2014 n. 50672 che afferma: “il trust riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone” secondo uno schema di separazione patrimoniale perfetta, intesa come “incomunicabilità bidirezionale” tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare; “il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali
Cass. civile del 19 novembre 2012 n. 20254 che, significativamente afferma che: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto, quando il vantaggio fiscale non costituisce la ragione determinante dell’operazione…”.
Cass. civile n. 24813/2008 che, nel dichiarare non contrastanti con il divieto dei patti successori talune disposizioni testamentarie, ha sentito il bisogno di sottolineare che la progressiva erosione di detto divieto, sul piano sia dottrinale che normativo, è stata attuata anche dal “recepimento nella normativa nazionale dell’istituto di common law del trust
Cass. civile del 22 novembre 2011 n. 28363 che ha dichiarato la carenza di soggettività giuridica del trust interno.
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