Avvocato Porcari Marco | E’ improcedibile l’azione esecutiva intentata nei confronti del Trust e non del Trusteee
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E’ improcedibile l’azione esecutiva intentata nei confronti del Trust e non del Trusteee

E’ improcedibile l’azione esecutiva intentata nei confronti del Trust e non del Trusteee

Cassazione III Sezione Civile 27 gennaio 2017 numero 2043

La Corte di Cassazione, quantunque chiamata a svolgere la funzione di nofilachia – quale Organo Supremo della Giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge -, non è il Legislatore !

Conseguentemente l’interprete deve evitare di “far dire” al Supremo Collegio ciò che in realtà gli Ermellini – ponderatamente – “non hanno detto” e/o “si sono ben guardati dal dire”, consapevoli del fatto che “non avrebbero potuto dire” ciò che potrebbe derivare solo ed esclusivamente da una apposita modifica normativa.

Significativi, sul punto, sembrano i seguenti passaggi della sentenza della Cassazione:

“… (omissis) 26.- Si sottrae invero a censura l’argomentazione, svolta dal giudice dell’esecuzione (ma non da quello dell’opposizione, che sul punto tace, omettendo di pronunziarsi) e riportata dall’odierno ricorrente quale resa oggetto della sua opposizione agli atti esecutivi, sulla legittimità di una mera considerazione incidentale, in quella sede, della nullità delle dette formalità per assoluta incertezza indotta dall’inesistenza del soggetto.

27.- Ed invero:

– da un lato, la continuità delle trascrizioni presuppone comunque l’esistenza dei soggetti (e dei beni) cui esse si riferiscono, tanto che, in difetto di corrette generalità identificative, non si producono effetti nei confronti dei terzi ed a favore di chi la formalità esegue (Cass. 7 giugno 2013, n. 14440);

– dall’altro lato, effettivamente non compete alla sede del processo di esecuzione o a quella della successiva opposizione agli atti esecutivi la cognizione della relativa controversia in via principale, solo spettando ai giudici dell’uno e dell’altra una delibazione della non correttezza per il rilievo dell’inesistenza del soggetto che in base alla primitiva formalità sarebbe divenuto titolare dei diritti poi pignorati: ciò a cui almeno il primo si è correttamente limitato.

28.- Tuttavia, in via dirimente può osservarsi che da ogni questione su validità o nullità di dette formalità può ben prescindersi, imponendo il rilievo della carenza di una condizione dell’azione esecutiva la necessità, sopra ricostruita, di un controllo formale ufficioso di quanto ictu oculi traspare dagli atti sull’insussistenza di quelle, ogniqualvolta il soggetto esecutato è manifestamente, tanto derivando dalla sua stessa definizione giuridica, inesistente.

29.- Pertanto, la censura è stata correttamente disattesa, sia pur all’esito di una non corretta omessa disamina: ma, essendo il dispositivo conforme a diritto, la fondatezza della doglianza qui sviluppata di omessa pronuncia non può condurre alla cassazione, sul punto, della sentenza impugnata, di cui solo va integrata la motivazione nel senso ora detto.

30.- In conclusione, la gravata sentenza si è correttamente attenuta ai seguenti principi di diritto: poichè legittimamente il giudice dell’esecuzione verifica anche di ufficio l’esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva, va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anzichè nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.

La sottolineatura è di chi scrive onde porre meglio in risalto i passaggi salienti del ragionamento che segue.

In sostanza la sentenza non entra nel merito della validità o meno della trascrizione dell’atto di dotazione del trust effettuata “in favore” del trust e “contro” il disponente e neppure sul fatto che detta modalità di trascrizione sia o meno idonea a fondare una valida continuità della trascrizioni agli effetti dell’opponibilità ai terzi in ragione della pretesa inesistenza del trust, ma diversamente riconosce la soggettività giuridica al trustper quanto limitata ai soli effetti della trascrizione.

Infatti, nel negare la soggettività giuridica al trust –  la stessa Convenzione dell’Aja – del 1° luglio 1985, resa esecutiva nel nostro ordinamento mediante la ratifica avvenuta con la legge 364/1989 – richiamata dalla sentenza della Cassazione afferma che il trust continua ad essere definito un insieme di rapporti privi di soggettività giuridica nel senso inteso nei sistemi di civil law – la Corte di Cassazione stessa riconosce al trust quella soggettività c.d. “fiscale” tale che le consente di essere legittimamente inserito nel quadro “C” della nota di trascrizione e come tale di assurgere a “soggetto” idoneo a recepire una trascrizione “a favore” e “contro” di un atto traslativo di diritti immobiliari come l’atto di devoluzione di beni in trust, in perfetta conformità con quanto disposto dall’art.12 dell’Convenzione dell’Aja stessa, divenuta da molti anni legge dello Stato Italiano a seguito delle opportune ratifiche, ai sensi del quale: “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa… (omissis)”.

La sottolineatura è di chi scrive onde evidenziare come la trascrizione effettuata “a favore” del disponente e “contro” il trust – oltre a presentare innumerevoli vantaggi pratici emersi nei provvedimenti di merito (Trib. Torino e Corte d’Appello di Venezia: http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/21/devoluzione-di-immobile-si-trascrive-a-favore-del-trust-e-non-del-trustee; http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/26/legittima-la-trascrizione-del-trust-autodichiarato ) – è, e resta ance dopo il pronunciato in commento, una valida forma di trascrizione abbracciata dalla maggior parte dei funzionari delle Agenzie per il Territorio nazionali.

In definitiva la sentenza della Corte di Cassazione della primavera del 2017, nel confermare e sottolineare come l’espropriazione immobiliare effettuata nei confronti di un trust debba essere, d’ufficio, dichiarata improcedibile dal giudice dell’esecuzione non fa altro che confermare che:

  • il trust non è soggetto di diritto, bensì un “un insieme di rapporti privi di soggettività giuridica”, come definito dalla stessa Convenzione dell’Aja;
  • la legge riconosce una soggettività giuridica al trust limitata ai soli effetti della trascrizione nei registri immobiliari, soggettività che diversi autori – tra i quali il sottoscritto -, hanno definito “soggettività fiscale”, consistente tra l’altro nell’attribuzione di un autonomo codice fiscale agli effetti non solo della trascrizione, ma anche della soggezione impositiva passiva;
  • il trustee non è legale rappresentante del trust in quanto quest’ultimo non ha soggettività giuridica, bensì soggetto passivo in proprio di un’eventuale espropriazione immobiliare quantunque avente ad oggetto beni devoluti in trust.

 

Allo stesso tempo la Cassazione espressamente afferma:

  • “la continuità delle trascrizioni presuppone comunque l’esistenza dei soggetti (e dei beni) cui esse si riferiscono”; solo laddove non esistesse o non fosse identificabile, anche aliunde rispetto alla nota di trascrizione, oltre al trust un trustee potrebbe sorgere il problema dell’inopponibilità ai terzi della formalità;
  • “in via dirimente può osservarsi che da ogni questione su validità o nullità di dette formalità può ben prescindersi”; ben si può prescindere dunque – secondo gli Ermellini – agli effetti della decisione in merito alla procedura esecutiva immobiliare intentata nei confronti di un trust e non del relativo trustee, dalla validità o meno delle varie modalità di trascrizione del negozio di devoluzione di beni in trust.

 

Da quanto da ultimo precisato emerge a chiare lettere come la Corte di Cassazione si sia ben guardata dall’addentrarsi nei meandri delle modalità con cui si può dare attuazione all’art.12 della citata Convenzione dell’Aja, e precisamente dalle modalità con cui, alla luce della normativa vigente nel nostro sistema giuridico, si può procedere a trascrivere nei registri immobiliari presso la competente Agenzia per il Territorio un negozio devolutivo di beni immobili in trust onde soddisfare i requisiti di legge, ben si è guardato il Supremo Collegio – pur camminando sui carboni ardenti di un istituto tradizionalmente di common law ove vige il principio secondo cui sarebbe il giudice a creare le leggi in assenza di precedenti (judge made law) –  dal travalicare la propria funzione nomofilattica ed invadere il campo riservato al legislatore.

In definitiva, appare evidente, come la sentenza della Corte di Cassazione se da un lato non scalfisce minimamente – né avrebbe facoltà per farlo – il quadro normativo di cui al più volte citato articolo 12 della Convenzione, dall’altro non fornisce alcun criterio nofilattico per far venir meno la consolidata prassi di procedere alla formalizzazione sui registri immobiliari dei negozi devolutivi di beni in trust che può avvenire – proprio in ragione della formulazione “aperta” del citato articolo di legge –  sia mediante la trascrizione “a favore” del disponente e “contro” il trustee, con l’annotazione del vincolo del trust nel relativo quadro, sia “contro” del primo e semplicemente “a favore” del trust con tutti i vantaggi pratici e sistematici che quest’ultima modalità comporta come affermato dalla citata giurisprudenza e sottolineata nelle citate note di commento pubblicate dal sottoscritto  e dagli altri autori che si sono occupati della materia; per una recente schematica ricostruzione del fenomeno in chiave giurisprudenziale si veda per tutti Luca Battistella http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/24/trust-e-trascrizione-alla-luce-della-recente-giurisprudenza

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