Per le famiglie unite in matrimonio lo studio fornisce consulenza e assistenza per le separazioni personali tra coniugi, consensuali e giudiziali, per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, divorzio congiunto o giudiziale.
Per le copie di fatto lo studio fornisce il supporto per il riconoscimento delle unioni civili e per la redazione dei contratti di convivenza, curando con particolare attenzione gli aspetti successori, civilistici e tributari, e pensionistici oltre a tutti gli aspetti civilistici in genere.
Per i figli minori lo Studio Legale fornisce assistenza ad ampio raggio avanti al Tribunale per i Minorenni.
Per i soggetti incapaci o parzialmente incapaci lo Studio Legale fornisce assistenza nei giudizio di interdizione e di inabilitazione e di amministrazione di sostengo di sostegno.
L’art.404 del codice civile, così come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, numero 6, succitata normativa, ha introdotto nell’ordinamento italiano una misura alternativa alla pronuncia di interdizione e inabilitazione di cui può beneficiare una persona che a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi.[5] Tale menomazione non deve essere talmente grave da essere interdetto o inabilitato. Alcuni esempi di soggetti a cui può riferirsi l’applicazione di tale istituto sono: soggetti disabili, alcolisti, tossico-dipendenti, soggetti colpiti da ictus cerebrale. Scopo della legge è quello di coadiuvare tali persone mediante un amministratore che dia loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. Lo Studio Legale fornisce tutto il supporto giuridico e normativo alle persone che intendono ottenere la nomina di un amministratore di sostegno e fornisce, all’occorrenza, il soggetto che può assumere la carica di amministratore di sostegno, nella persona dell’Avv. Patrizia D’Antona, che ha maturato esperienza nello svolgere tale funzione (clicca qui per l’articolo)
Come è noto l’articolo 2 della Carta Costituzione riconosce e garantisce il diritto all’identità personale, all’interno del quale è ricompreso il concetto di identità sessuale, intesa non solo con riferimento agli organi riproduttivi, ma anche ad elementi psicologici. Alla luce di tali e di altre circostanze molte Giudici di merito hanno autorizzato la rettificazione del sesso – ai sensi della legge 14 aprile 1982, numero 164 -presso i registri dello stato civile, a seguito del mutamento di sesso, anche senza la modifica dei caratteri anatomici primari, ben potendo essere sufficiente il mutamento di quelli secondari per i quali bastano cure ormonali appropriate. Lo Studio Legale fornisce tutto il supporto giuridico e normativo alle persone che intendono ottenere la suddetta rettificazione degli atti dello stato civile per mutamento di sesso, sia a seguito del mutamento dei caratteri anatomici primari che a seguito del mutamento dei caratteri anatomici secondari.
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