Avvocato Porcari Marco | PER LA TUA FAMIGLIA E PER I SOGGETTI DEBOLI
Lo Studio Legale Avvocato Marco Porcari inizia la sua attività nell'aprile 1996 a Torino,C.so Duca degli Abruzzi n°6 bis, ed a Settimo T.se, via Leinì n°19. L'Avvocato Marco Porcari, dopo aver maturato le esperienze di cui al curriculum vitae, che verrà brevemente illustrato, ed aver collaborato con il compianto Avv. Luciano Porcù, esperto nel campo tributario, tra il 1993 ed il 1996, si è proposto la finalità, all'avanguardia con i tempi, di creare una struttura multidisciplinare in grado di fornire un servizio di prima necessità alle imprese ed ai privati nel settore giuridico e tributario.
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PER LA TUA FAMIGLIA E PER I SOGGETTI DEBOLI

Tutela legale

Per le famiglie unite in matrimonio lo studio fornisce consulenza e assistenza per le separazioni personali tra coniugi, consensuali e giudiziali, per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, divorzio congiunto o giudiziale.

Per le copie di fatto lo studio fornisce il supporto per il riconoscimento delle unioni civili e per la redazione dei contratti di convivenza,  curando con particolare attenzione gli aspetti successori, civilistici e tributari, e pensionistici oltre a tutti gli aspetti civilistici in genere.

Per i figli minori lo Studio Legale fornisce assistenza ad ampio raggio avanti al Tribunale per i Minorenni.

Per i soggetti incapaci o parzialmente incapaci lo Studio Legale fornisce assistenza nei giudizio di interdizione e di inabilitazione e di  amministrazione di sostengo di sostegno.

L’art.404 del codice civile, così come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, numero 6, succitata normativa, ha introdotto nell’ordinamento italiano una misura alternativa alla pronuncia di interdizione e inabilitazione di cui può beneficiare una persona che a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi.[5] Tale menomazione non deve essere talmente grave da essere interdetto o inabilitato. Alcuni esempi di soggetti a cui può riferirsi l’applicazione di tale istituto sono: soggetti disabili, alcolisti, tossico-dipendenti, soggetti colpiti da ictus cerebrale. Scopo della legge è quello di coadiuvare tali persone mediante un amministratore che dia loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. Lo Studio Legale fornisce tutto il supporto giuridico e normativo alle persone che intendono ottenere la nomina di un amministratore di sostegno e fornisce, all’occorrenza, il soggetto che può assumere la carica di amministratore di sostegno, nella persona dell’Avv. Patrizia D’Antona, che ha maturato esperienza  nello svolgere  tale funzione  (clicca qui per l’articolo)

Come è noto l’articolo 2 della Carta Costituzione riconosce e garantisce il diritto all’identità personale, all’interno del quale è ricompreso il concetto di identità sessuale, intesa non solo con riferimento agli organi riproduttivi, ma anche ad elementi psicologici. Alla luce di tali e di altre circostanze molte Giudici di merito hanno autorizzato la rettificazione del sesso – ai sensi della legge 14 aprile 1982, numero 164 -presso i registri dello stato civile, a seguito del mutamento di sesso, anche senza la modifica dei caratteri anatomici primari, ben potendo essere sufficiente il mutamento di quelli secondari per i quali bastano cure ormonali appropriate. Lo Studio Legale fornisce tutto il supporto giuridico e normativo alle persone che intendono ottenere la suddetta rettificazione degli atti dello stato civile per mutamento di sesso, sia a seguito del mutamento dei caratteri anatomici primari che a seguito del mutamento dei caratteri anatomici secondari.

https://www.iltorinese.it/identita-di-genere-cosa-cambia-dallantica-grecia-allitalia-di-oggi/