Avvocato Porcari Marco | TRUST AUTODICHIARATO, la Cassazione ne conferma la validità e l’efficacia in Italia – Cass. Sez. Tributaria – Ord. 7.11.2018, n. 734
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TRUST AUTODICHIARATO, la Cassazione ne conferma la validità e l’efficacia in Italia – Cass. Sez. Tributaria – Ord. 7.11.2018, n. 734

TRUST AUTODICHIARATO, la Cassazione ne conferma la validità e l’efficacia in Italia – Cass. Sez. Tributaria – Ord. 7.11.2018, n. 734

Il Supremo Collegio nel confermare la tesi maggioritaria ormai consolidata – di cui all’infra citato principio diritto – relativa al pagamento dell’imposta fissa per i conferimenti di beni in Trust nel Trust autodichiarato, con un significato obiter dictum, non solo legittima ormai in modo pressochè definitivo ed incontrovertibile l’ingresso a pieno titolo di tale strumento nel nostro ordinamento giuridico ma sembra spingersi oltre e ammettere come valido e efficace, altresì, il Trust autodichiarato nel quale il disponente si auto nomini quale beneficiario il cui fine sarebbe tout cour quello meramente segregativo.

Si cita letteralmente il passaggio dell’allegata ordinanza: “ … (omissis) A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento al trust cd. autodichiarato, che si realizza allorquando le figure del disponente e del trustee coincidano e che vede il suo fenomeno estremo nell’evenienza in cui il beneficiario finale si identifichi con lo stesso settlor. In questa ipotesi non può non considerarsi che nel trust autodichiarato vi è coincidenza tra il disponente e il trustee, quando non accada addirittura che il disponente si auto nomini quale beneficiario”. Il sottolineato ed il neretto sono di chi scrive.

Fatta questa doverosa premessa che prima facie colpisce più dell’infra citato principio di diritto enunciato dalla Cassazione, passiamo al contributo di carattere tributario su cui è incentrata la pronuncia.

Il Supremo Collegio sconfessa ancora volta tutti quei pronunciati che avrebbero avuto la pretesa di tassare il vincolo in quanto tale, essendo l’operazione economica di segregazione un’operazione degna di per sè di tassazione autonoma; appare evidente che tali pronunciati non avevano altra finalità se non quella di “scavare definitivamente la fossa al Trust in Italia”. La finalità da ultimo citata non è voluta dallo stesso legislatore se si pensa che nella legge delega per la riforma del codice civile, di recente pubblicazione, è previsto che il legislatore delegato debba, tra l’altro, normare il Trust in Italia.

La Cassazione afferma opportunamente come il vincolo, se ha valenza meramente segregativa, come nel caso del Trust autorichiarato, non vada tassato mediante imposta progressiva, in quanto tale istituto non esclude la possibilità che i beni oggetto di segregazione tornino a far parte del patrimonio del Selettor Trustee e quindi il trasferimento non si verifichi mai.

Diverso è il caso in cui, per vari motivi, per esempio di carattere generazionale, ci siano fondate ragioni per ritenere che i beni conferiti in trust passino in via definitiva, anche in un secondo momento, al beneficiario senza più tornare al Selettor; in tal caso si può pensare ad una tassazione progressiva da effettuarsi o al momento del conferimento di beni in Trust o al successivo momento di trasferimento degli stessi al beneficiario finale; il Supremo Collegio sembra propendere per quest’ultima soluzione.

Sul punto si cita letteralmente il passaggio dell’allegata ordinanza: “… (omissis) Il vincolo di destinazione non assume, tuttavia, un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, se (come nel caso del trust auto dichiarato) rimane nel patrimonio del disponente.

1.7. In definitiva, appare troppo rigido l’orientamento che ritiene, invece, che l’imposta proporzionale sia automaticamente collegata alla costituzione dei vincoli senza valutarne gli effetti (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 5322 del 2015; Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 3886 del 2015; Sez. 6 – 5, Ord. n. 3737 del 2015).

Bisogna valutare caso per caso, soprattutto nel Trust autodichiarato, se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la “segregazione”, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, del 26/10/2016 n. 21614)”. Il sottolineato ed il neretto sono di chi scrive.

Si allega l’ordinanza del Supremo Collegio con le parti significative evidenziate in colore giallo: ORDINANZA NUMERO 734

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